Art. 4.
(Trasferimento).

      1. La posizione individuale costituita presso una delle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come da ultimo modificato dalla presente legge, può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, a FONDINPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri a carico dell'interessato.

 

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      2. In caso di esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1, il lavoratore ha diritto al versamento a FONDINPS del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.